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C.I.L. e C.I.L.A. La comunicazione di inizio lavori (CIL)è stata introdotta dalla legge 73/2010, ed è prevista in caso di opere di manutenzione straordinaria purchè queste non interessino parti strutturali dell'edificio.Semplificando, si può affermare che la CIL viene applicata con due modalità: nel caso di lavori che non comportano demolizioni o costruzioni di tramezzi è necessaria la sola Comunicazione di Inizio Attività consegnata al Comune a cura del proprietario dell'immobile; nel caso di lavori che richiedano lo spostamento, la realizzazione di nuove murature o l'apertura di porte interne ecc, è necessario allegare alla Comunicazione d'inizio lavori anche la relazione tecnica asseverata e gli elaborati grafici a firma di un tecnico abilitato. Attualmente nella piccola edilizia privata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) è tra le pratiche edilizie più comuni, ad esempio è necessaria per effettuare i lavori di ristrutturazione interni di un appartamento, per diversa distribuzione degli spazi interni, per il rifacimento di un bagno, oppure per piccole opere esterne.
D.I.A. e S.C.I.A. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consente al cittadino di eseguire, nell'immobile di sua proprietà alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione asseverata da un tecnico abilitato.La Scia è un titolo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente. La legge n. 122 del 30 Luglio 2010, abolisce la DIA sostituendola con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la cd. SCIA; tuttavia in alcuni Comuni e per determinate tipologie d'intervento viene ancora accettata la DIA. La Scia, come titolo abilitativo non può essere utilizzato se in presenza di vincoli. La presentazione della Segnalazione è necessaria per opere di manutenzione straordinaria con modifica delle strutture. La Scia può essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria, mentre non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire.
Permesso di Costruire Trattasi di un provvedimento amministrativo rilasciato dal Comune dopo che ne sia stata fatta richiesta e previa verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale che il progetto per il quale si richiede l’autorizzazione rispetti gli strumenti urbanistici vigenti. Il permesso di costruire è necessario, ad esempio, per la richiesta di nuove costruzioni, la ristrutturazione urbanistica, la ristrutturazione edilizia che modifichi un organismo edilizio rendendolo differente per forma, volume, sagoma, prospetti o superfici dal precedente. Il permesso di costruire è pertanto un provvedimento amministrativo emesso dal Comune che consente la realizzazione dei principali interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio. Alla pratica edilizia consegnata al Comune deve essere allegato un progetto firmato da un professionista abilitato che ne attesti la rispondenza agli strumenti urbanistici e alle normative vigenti. Tali elaborati dovranno descrivere dettagliatamente l’intervento che si vuole realizzare. Il permesso di costruire è soggetto al pagamento di oneri concessori quali gli “oneri di urbanizzazione” e il “costo di costruzione”.
D.I.A. alternativa In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati, mediante Dia (Denuncia inizio attività alternativa al permesso di costruire) alcuni interventi edilizi di consistenza maggiore rispetto a quelli soggetti a Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), come previsto dall'art. 22 comma 3 del DPR 380/2001. Gli interventi che consentono l'uso della Dia alternativa sono:- interventi di ristrutturazione edilizia, che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che determinano aumento di unità immobliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle Zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d'uso. (Art. 10 comma 1 lett. C del DPR 380/01); - interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, tra cui rientrano gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive; - interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione degli strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche (art. 22 comma 3 lett. c del DPR 380/01). Nel caso in cui venga utilizzata la Dia alternativa in luogo del permesso di costruire, è comunque dovuto il pagamento del contributo di costruzione. La DIA alternativa al permesso di costruire può essere richiesta anche per gli interventi del Piano casa.
Attività edilizia libera (A.E.L.) Alcuni interventi edilizi di minore entità possono essere eseguiti secondo la disciplina semplificata introdotta dal D.L. n. 40 del 25 marzo 2010, convertito nella Legge n. 73 del 22 maggio 2010, entrata in vigore il 26 maggio 2010.A seconda della tipologia di intervento sono previste modalità diverse di presentazione della documentazione necessaria.
Interventi di edilizia libera senza comunicazione - interventi di manutenzione ordinaria; - interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; - movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; - serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; - installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc. (art. 17 d.lgs. 128/2006).
Interventi di edilizia libera con comunicazione (vedi anche al precedente paragrafo "CIL e CILA") - opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; - opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; - pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; - aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Interventi di edilizia libera con comunicazione e relazione tecnica asseverata (vedi anche al precedente paragrafo "CIL e CILA") Alcuni interventi di edilizia libera prevedono la presentazione della comunicazione di attività edilizia libera, con allegata una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato ed elaborati grafici. Tali interventi sono: - quelli di manutenzione straordinaria che comprendono anche l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; . le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. Detti interventi non devono determinare variazione dei parametri edilizi, ad esempio non possono comportare frazionamenti in più unità immobiliari, o aumento della superficie utile, senza cambio di destinazione d'uso. - quelli di manutenzione straordinaria che comprendono anche l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; . le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. Detti interventi non devono determinare variazione dei parametri edilizi, ad esempio non possono comportare frazionamenti in più unità immobiliari, o aumento della superficie utile, senza cambio di destinazione d'uso.
Certificato di agibilità E' il documento che attesta l'esistenza, in un immobile, delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di conformità degli impianti installati. Deve sempre essere richiesto a seguito di interventi di nuova costruzione, sopraelevazioni e ricostruzioni, totali e parziali.E' necessario, inoltre, presentare la domanda nel caso di interventi su edifici esistenti se le opere eseguite hanno modificato le predette condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e conformità degli impianti. La domanda di agibilità deve essere inviata entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori.